Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27936 - pubb. 28/09/2022

Cessione in blocco e onere della prova in ordine all'inclusione del credito nell’operazione

Cassazione civile, sez. I, 22 Febbraio 2022, n. 5857. Pres. Genovese. Est. Terrusi.


Cessione crediti – In blocco – Onere della prova a carico del cessionario



In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell’essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d’ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario; e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova

La più aggiornata raccolta di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).





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