Responsabilità precontrattuale riferita al contratto quadro e non ai singoli ordini
Tribunale di Roma, 28 Agosto 2013. Est. Garri.
Intermediazione finanziaria – Offerta fuori sede – Informazione sulla facoltà di recesso – Nullità – Termine di prescrizione quinquennale – Decorrenza del termine dalla data di sottoscrizione dell’ordine d’acquisto.
Intermediazione finanziaria – Responsabilità precontrattuale – Deducibilità dei profili risarcitori solo in relazione alle violazioni del TUF e del Reg. Consob n. 11522/98 avvenute nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto quadro.
Intermediazione finanziaria – Rapporti tra ordini di negoziazione e contratto quadro – Oggetto della domanda di risoluzione.
Difetta di interesse all’accoglimento della domanda di nullità per omessa informazione sulla facoltà di recesso ex art. 30, commi 6 e 7 del TUF, l’attore il quale proponga tale domanda allorché sia già decorso il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di sottoscrizione dell’ordine d’acquisto di negoziazione. (Alessandro Giorgetta) (riproduzione riservata)
La responsabilità precontrattuale in materia di intermediazione finanziaria può configurarsi solo in relazione alle violazioni del TUF e del Reg. Consob n. 11522/98 avvenute nella “fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti”, ossia il contratto quadro, e non con riferimento ai singoli ordini impartiti in esecuzione del contratto stesso. (Alessandro Giorgetta) (riproduzione riservata)
L’oggetto della domanda di risoluzione in materia di intermediazione finanziaria è il contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, ossia il contratto quadro e non i singoli ordini impartiti in esecuzione del contratto stesso. (Alessandro Giorgetta) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Alessandro Giorgetta – Studio Legale Ghia, Roma-Milano
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