Forma scritta ex art. 23 TUF e manifestazione di volontà risultante da plurimi atti posti in essere nel corso del rapporto
Tribunale di Roma, 04 Febbraio 2011. Est. Cardinali.
Intermediazione finanziaria - Prescrizione di forma scritta ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo numero 58 del 1998 - Contratto sottoscritto dal solo investitore - Ricezione, non contestata nel corso del rapporto, degli estratti di conto corrente bancario e/o delle conferme di avvenuta esecuzione delle operazioni d’investimento - Sufficienza ai fini del perfezionamento.
La previsione di forma contenuta nell'articolo 23 del decreto legislativo n. 58 del 1998 è pienamente soddisfatta dalla sottoscrizione del contratto da parte del solo investitore, allorché ad essa abbia fatto seguito la manifestazione di volontà della banca di avvalersi del contratto stesso, risultante da plurimi atti posti in essere nel corso del rapporto (ad es. comunicazione degli estratti conto e/o delle conferme di avvenuta esecuzione delle operazioni d’investimento, la cui ricezione non è contestata dal cliente)”. (Alessandro Giorgetta) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Alessandro Giorgetta
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