Lehman Brothers: l’intermediario risponde se non ha avvisato il cliente dell’aumento del rischio
Appello di Roma, 11 Giugno 2019. Est. Assunta Marini.
Contratti finanziari – Negoziazione e deposito titoli – Obblighi informativi dell’intermediario – Sussistono per tutta la durata del rapporto – Omessa informazione sull’aumento del livello di rischio – Responsabilità dell’intermediario – Sussiste – Risoluzione del contratto – Ammissibilità
Gli obblighi informativi prescritti dall'articolo 28, comma 2, Reg. Consob n.11522/98 hanno portata generale e si riferiscono a tutti i tipi di servizi di investimento, e dunque anche nell'ambito del rapporto di negoziazione e deposito titoli.
L'obbligo dell'intermediario di tenersi informato sulla situazione del cliente permane durante l'intera fase esecutiva del rapporto e si rinnova ogni qualvolta la natura o l'entità della singola operazione lo richieda.
È necessario, per escludere la responsabilità dell'intermediario, verificare l'adempimento di questi agli obblighi informativi posti a suo carico, tenendo presente che l'onere di provare l'adempimento degli obblighi facenti capo all'intermediario grava su quest'ultimo.
[Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto la domanda del cliente di risoluzione dei contratti di acquisto di obbligazioni Lehman Brothers, condannando la banca al risarcimento del danno, ravvisando l'inadempimento dell'obbligo a suo carico di informazione e tempestiva segnalazione della variazione del rischio dei titoli.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Claudio Federico
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