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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21579 - pubb. 02/05/2019.

Applicabilità dell’art. 1923, comma 1, c.p.c. alle polizze vita


Tribunale di Verona, 17 Aprile 2019. Est. Vaccari.

Polizza vita - Somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario - Loro sequestrabilità - Esclusione ai sensi dell’art. 1923, comma 1, c.p.c


La circostanza che si possa attribuire ad una polizza vita la natura di prodotto finanziario non comporta l’inapplicabilità ad essa della disciplina dell’art. 1923, comma 1, c.c.

Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 8271/2008, hanno, infatti, escluso che possa operarsi una interpretazione restrittiva della predetta norma in virtù del rilievo costituzionale del valore della previdenza che essa è diretta a tutelare “unitamente ad eventuali e, in varia misura concorrenti finalità di risparmio”; valore, questo che assume rilievo soprattutto nell’attuale contesto socio economico nel quale l’assicurazione sulla vita, pur nelle sue varie modulazioni negoziali, è maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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