Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16111 - pubb. 08/11/2016

Polizze unit linked: necessità di contratto-quadro scritto

Tribunale Salerno, 24 Maggio 2016. Est. Iannicelli.


Assicurazione – Polizze unit linked – Applicabilità delle norme in materia di prodotti finanziari – Polizza stipulata in assenza di contratto-quadro – Nullità: sussiste – Obbligo di restituzione dei premi versati – A carico dell’intermediario – Sussiste



Le polizze unit linked, che, a differenza delle assicurazioni sulla vita di tipo tradizionale, prevedono prestazioni flessibili collegate all’andamento di fondi di investimento, rientrano pienamente nella categoria dei “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” e ad esse si applicano le disposizioni degli artt.21 e 23 del TUF.
L’intermediario finanziario non può prestare il servizio di collocamento di polizze unit linked se non sulla base di un contratto scritto (il contratto-quadro o contratto di intermediazione finanziaria) previsto a pena di nullità dall’art.23 TUF. Pertanto, il contratto di assicurazione unit linked è nullo ove privo, a monte, di un contratto-quadro che regoli il collocamento dei prodotti finanziari presso il cliente sottoscrittore.
Dalla nullità contrattuale discende la mancanza di una causa attributiva dei premi versati e il diritto alla ripetizione dei medesimi, a titolo di indebito oggettivo ex art.2033 c.c.. Trattandosi di prestazioni esecutive del contratto stipulato con l’intermediario finanziario, obbligato alla ripetizione è il medesimo, anche se i premi sono stati corrisposti direttamente alla società emittente il prodotto finanziario. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Pasquale Basso


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