Concordato preventivo e natura inderogabile della norma che prevede il pagamento integrale dell'Iva
Tribunale di Vicenza, 18 Aprile 2013. Est. Limitone.
Fallimento – Concordato preventivo – Debito per IVA – Obbligo di pagamento integrale – Sussistenza – Ordine pubblico economico internazionale – Transazione fiscale – Irrilevanza.
Il debito per IVA va sempre pagato per intero nel concordato preventivo, a prescindere dalla presenza o meno di una transazione fiscale, atteso che la norma che lo prevede va considerata di natura inderogabile, come è confermato dalla disciplina della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, e ciò anche con finanza di terzi, posto che il pagamento al 100% dell’IVA deve integrare una previsione del piano concordatario, restando perciò indifferente alla provenienza della finanza occorrente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)