Leasing scaduto prima del fallimento, ammissione al passivo del prezzo di opzione residuo e diritto del curatore al versamento del ricavato dalla vendita del bene restituito
Tribunale di Vicenza, 18 Settembre 2012. Est. Limitone.
Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Leasing – Naturale scadenza del contratto anteriore al fallimento – Restituzione del bene – Prezzo di opzione – Ammissione al passivo – Vendita da parte del concedente – Ricavato al netto delle spese di custodia – Credito del fallimento (art. 72quater l.f.).
Il concedente del leasing naturalmente scaduto prima del fallimento ha diritto di insinuarsi al passivo per il prezzo di opzione residuo, comprese le spese e gli interessi contrattuali, ma deve versare al curatore il ricavato della vendita del bene che gli è stato restituito (al netto delle spese). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)