Concordato preventivo, contratto di agenzia, indennità di mancato preavviso e suppletiva di clientela
Tribunale di Vicenza, 27 Novembre 2012. Est. Limitone.
Fallimento – Concordato preventivo – Agenzia – Mancato preavviso prima del concordato con cessione dei beni, ammesso prima che scadesse il termine di preavviso – Integrale spettanza.
Fallimento – Concordato preventivo – Agenzia – Indennità suppletiva di clientela – Prova del danno – Necessità.
L’indennità di mancato preavviso spetta nella sua integralità all’agente, anche se il preponente ha cessato l’attività dopo la maturazione del diritto, benché prima che sia decorso il termine di preavviso lavorabile, anche per l’efficacia meramente obbligatoria, e senza diritto alla prosecuzione del rapporto, di questa indennità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
L’indennità suppletiva di clientela spetta all’agente se questi dà prova che la preponente continua ad avvalersi della struttura di clienti posta in funzione dall’agente stesso e che, perciò, quest’ultimo va compensato per il risultato di cui continua a godere l’azienda preponente, avendo la stessa indennità natura risarcitoria, per cui se ne deve escludere la spettanza in assenza di danno. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario, art. 93 l. fall.
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