Liquidaziona posta in essere in esecuzione del piano di concordato e autorizzazione del giudice delegato
Tribunale di Vicenza, 11 Maggio 2012. Est. Limitone.
Fallimento – Concordato preventivo – Esecuzione – Autorizzazione del G.D. – Non necessità – Diniego di autorizzazione ad effettuare pagamenti in esecuzione del C.P. – Reclamo – Inammissibilità (artt. 26, 36, 164, 165, 182 l.f.).
L’attività liquidatoria posta in essere in esecuzione del piano concordato non è soggetta di norma ad autorizzazione del G.D., e pertanto un eventuale diniego di autorizzazione ad effettuare un pagamento concordatario non è reclamabile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario, art. 26 l. fall.
Massimario, art. 36 l. fall.
Massimario, art. 164 l. fall.
Massimario, art. 182 l. fall.
Il testo integrale