Legge Sabatini e regime dei privilegi
Tribunale di Vicenza, 09 Febbraio 2012. Est. Limitone.
Fallimento – Riparto – Privilegio speciale su macchine (legge Sabatini) – Collocazione anteriore ai privilegi generali – Esclusione.
La legge Sabatini non crea alcun particolare tipo di privilegio, infatti opera un semplice richiamo all’art. 2762 c.c., per cui non è comparabile con il caso del privilegio industriale previsto dall’art. 3 D.L.C.P.S. n. 1075/47; di conseguenza, il relativo credito privilegiato non può avvalersi del disposto di cui all’art. 2777, u.c., c.c., per il quale i privilegi speciali mobiliari cedono solo ai crediti per spese di giustizia e a quelli ex art. 2751bis, c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario, art. 111 l. fall.
Massimario, art. 111bis l. fall.
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