Presentazione di due successive domande di concordato, consecuzione delle procedure e retrodatazione degli effetti della revocatoria alla data della prima domanda
Tribunale di Verona, 26 Luglio 2012. Est. Fontana.
Revocatoria fallimentare - Decorrenza nel periodo sospetto - Consecuzione di procedura di concordato preventivo il fallimento - Presentazione di 2 successive domande di concordato - Retrodatazione degli effetti alla data di presentazione della prima domanda.
E' applicabile il principio di consecuzione delle procedure di concordato preventivo e di fallimento, con conseguente retrodatazione degli effetti della sentenza di fallimento alla data della presentazione della domanda di concordato, qualora la sentenza di fallimento valuti a posteriori che lo stato di crisi dell'imprenditore aveva indotto questi alla presentazione della domanda di concordato. (Nel caso di specie si sono susseguite due domande di ammissione al concordato preventivo: la prima era stata dichiarata inammissibile, la seconda veniva ammessa; concordato veniva poi revocato ai sensi dell'art. 173 L.F.. Il Tribunale ha disposto la retrodatazione a decorrere dalla data di presentazione della prima domanda di ammissione al concordato preventivo). (Alberto Rinaldi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Alberto Rinaldi
Massimario, art. 67 l. fall.
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