Credito per prestazioni di assistenza del debitore nel concordato e collocazione nel successivo fallimento
Tribunale di Vicenza, 28 Maggio 2010. Est. Limitone.
Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Credito professionale – Assistenza alla redazione di domanda di concordato preventivo non presentata – Opponibilità alla massa – Esclusione.
Il credito per prestazioni professionali rese in favore di soggetto insolvente che non sfocino nel buon esito della procedura sperata (concordato preventivo, domanda neppure presentata) non trova alcuna collocazione nel successivo fallimento, per l’inutilità, anzi dannosità della relativa spesa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario, art. 93 l. fall.
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