Accertamento dello stato passivo e chiamata in giudizio e degli enti assicuratori
Tribunale di Vicenza, 14 Giugno 2010. Est. Limitone.
Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Chiamata in causa di terzi – Assicurazioni private – Ammissibilità.
E’ ammissibile, ed anzi doverosa, la chiamata in causa nel giudizio di opposizione allo stato passivo degli enti assicuratori, al fine di rendere loro opponibile la decisione resa in tale sede, e a tutela della massa, che non si veda sottrarre attivo fallimentare dall’INAIL, con l’onere poi di andarlo a recuperare in separato giudizio dagli enti assicuratori, senza poter far valere la già resa decisione, con diseconomia di giudizi e con il rischio del contrasto di giudicati. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario, art. 98 l. fall.
Massimario, art. 99 l. fall.