Esecuzione presso terzi e riscossione del credito successivamente all'apertura del concordato preventivo
Tribunale di Vicenza, 09 Aprile 2010. Est. Limitone.
Fallimento – Concordato preventivo – Esecuzione presso terzi – Assegnazione del credito al creditor creditoris anteriore alla domanda di c.p. – Riscossione del credito successiva alla domanda di c.p. – Legittimità.
E’ legittima la riscossione del credito presso terzi, a seguito di esecuzione forzata che si sia esaurita con il provvedimento di assegnazione del credito al creditor creditoris in data anteriore alla presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, anche se la riscossione in concreto avvenga dopo la presentazione del ricorso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario, art. 44 l. fall.
Massimario, art. 168 l. fall.
Massimario, art. 169 l. fall.