Il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione nella ristrutturazione del consumatore va disposto d’ufficio
Tribunale di Verona, 24 Aprile 2024. Est. Lanni.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Misure protettive – Divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione – Istanza del debitore – Necessità – Esclusione
Il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione costituisce una misura funzionale al piano nell’interesse dei creditori concorsuali e fino al momento dell’omologa, poiché successivamente trova applicazione l’art. 71, comma 3, CCII. Alla luce della finalità della misura si deve ritenere che essa possa essere disposta d’ufficio dal giudice, considerato che questa tipologia di misura, che nel concordato minore e negli altri strumenti di regolazione della crisi è un effetto legale del provvedimento di ammissione o di apertura, non può essere rimessa all’iniziativa della parte del debitore, proprio perché finalizzata a tutelare i creditori concorsuali. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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