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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31207 - pubb. 14/05/2024.

I contenuti della relazione del gestore nella ristrutturazione dei debiti del consumatore


Tribunale di Verona, 24 Aprile 2024. Est. Lanni.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Relazione del gestore - Contenuto - Prospettive nello scenario liquidatorio - Indicazioni - Necessità


La relazione del gestore della crisi, pur non essendo espressamente previsto dall’art. 68 CCII, deve prendere posizione sulla fattibilità del piano e contenere - anche al di fuori dell’ipotesi prevista dall’art. 67, comma 4 CCII in tema di falcidia dei crediti privilegiati - informazioni sulle prospettive di soddisfazione dei creditori in caso di alternativa liquidatoria, considerato che intuibili ragioni di economia giustificano un’anticipazione del giudizio di fattibilità (previsto dall’art. 70, comma 7, CCII in sede di omologa) già al momento dell’ammissione, ferma restando la sua rinnovazione al momento dell’omologa; al contempo, le stesse ragioni giustificano un’attività informativa diretta ai creditori, al fine di consentire un vaglio adeguato dell’esercizio del diritto di formulare osservazioni sotto il profilo della convenienza. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)

Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

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