Ammissibile il concordato minore proposto dal consumatore erede dell’imprenditore defunto
Tribunale di Vicenza, 12 Marzo 2024. Est. Saltarelli.
Sovraindebitamento – Qualificazione di consumatore ai fini dell’accesso alle procedure – Natura delle obbligazioni che si intendono definire – Rilevanza
Va condiviso l’assunto della Corte di Cassazione per cui “chi inizia una procedura concorsuale ha qualifica di consumatore o di professionista in base alla natura delle obbligazioni che intende ristrutturare” (Cass. n. 22699/2023), dovendosi concludere che la nozione di consumatore accolta dal Codice della Crisi sia una nozione di carattere oggettivo e non soggettivo, attenendo cioè alla natura delle obbligazioni contratte e non alla qualifica soggettiva rivestita.
La previsione della lett. e) dell’art. 2 CCII definisce, invero, consumatore la persona fisica che agisce per scopi e per debiti estranei all’attività imprenditoriale, senza escludere che la persona possa eventualmente svolgere tale tipo di attività, con ciò ponendo, appunto, l’accento esclusivamente sulla tipologia di obbligazioni che si vogliono ristrutturare con lo strumento di regolazione della crisi/insolvenza azionato. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
[Fattispecie relativa alla prosecuzione - dichiarata ammissibile dal giudice - della procedura di concordato minore da parte degli eredi dell’imprenditore individuale defunto, a fronte della contestazione di un creditore che ha eccepito la qualità di consumatori degli eredi stessi] (1)
(1) Il commento, di Astorre Mancini
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
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