Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29267 - pubb. 06/06/2023

Concordato preventivo in continuità: le verifiche del tribunale in sede di apertura

Tribunale Milano, 11 Maggio 2023. Pres., est. Vasile.


Concordato Preventivo – Continuità aziendale – Apertura della procedura – Convenienza per i creditori – Assenza di pregiudizio – Ritualità della proposta – Verifica del tribunale – Condizioni



Per il combinato disposto degli artt. 7 e 47 CCII, in sede di apertura della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, la nuova disciplina richiede la convenienza per i creditori ma in via specifica, quando il piano è formato, appunto, in continuità, questa convenienza si risolve in assenza di pregiudizio e, più specificatamente, in assenza di manifesta inidoneità alla soddisfazione proposta e alla conservazione dei valori aziendali.


In sede di apertura, inoltre, si evidenzia la diversità di valutazione tra il caso di concordato liquidatorio (art. 47 c.1 lett. a), in cui il Tribunale verifica l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano intesa come “non manifesta inattitudine” del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, con il caso invece di concordato in continuità aziendale (art. 47 c.1 lett. b), in cui il giudizio si arresta alla ritualità della proposta, da intendersi come controllo di mera legittimità e ciò perché, in aderenza alle prescrizioni della Direttiva 2019/1023, il legislatore ha voluto privilegiare le proposte di concordato che, almeno in astratto, conservano il valore dell’impresa, salva sempre la manifesta inidoneità del piano che determina la inammissibilità del concordato. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini

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