Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28841 - pubb. 11/03/2023

Il controllo del tribunale sulla domanda di concordato preventivo in continuità nel nuovo codice della crisi

Tribunale Bari, 23 Gennaio 2023. Pres. Simone. Est. Cesaroni.


Concordato preventivo - Continuità aziendale - Codice della crisi - Sindacato del tribunale - Fattispecie



Il concetto di ritualità della proposta di cui all'art. 47, comma 1 lett. b) CCI in tema di concordato con continuità aziendale, richiama indubbiamente la verifica della completezza della documentazione depositata e della regolarità della procedura svolta; tuttavia, il controllo del tribunale non si arresta ad una verifica meramente esteriore e formale della proposta, dovendo includere, anche al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in danno dei creditori e dell’economia nel suo complesso, il controllo sul rispetto dell’ordine delle prelazioni, sulla formazione delle classi, sull’assicurazione a ciascuno dei creditori di un’utilità economicamente rilevante.


E' altresì fondamentale un controllo effettivo sui requisiti d’accesso alla procedura ed in particolare sulla esistenza dei presupposti per qualificare il concordato quale concordato in continuità, alla luce del regime innegabilmente più favorevole disegnato per tale forma di concordato; è necessario, quindi, che la proposta ed il piano risultino operativamente percorribili e coerenti con il dichiarato fine del risanamento dell'impresa e della conservazione dei valori aziendali, oltre che in grado di assicurare la soddisfazione dei creditori in misura almeno pari all’alternativa liquidatoria.


[Nel caso di specie, la domanda è stata ritenuta inammissibile e il piano manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, in quanto l’immobile oggetto della proposta di affitto di azienda - la quale costituiva parte essenziale del piano - era stato assoggettato a procedura esecutiva ed aggiudicato (ad un importo superiore a quello di stima) ad un terzo che aveva versato sia il saldo del prezzo sia le presumibili spese di trasferimento.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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