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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28792 - pubb. 02/03/2023.

Nella liquidazione controllata il limite del mantenimento è fissato alla stregua del criterio dell’incapiente


Tribunale di Vicenza, 20 Febbraio 2023. Pres. Genovese. Est. Saltarelli.

Liquidazione Controllata – Determinazione del limite del mantenimento – Criterio di soglia stabilito per l’incapiente nell’art. 283 c.2 CCII – Applicabilità – Sussistenza


Nella liquidazione controllata la determinazione dell’importo destinato al mantenimento del ricorrente deve essere effettuata, di regola, secondo il criterio previsto dall’art.283 c.2 CCII, (relativo all’esclusione, ai fini della rilevanza delle utilità sopravvenute dell’esdebitato incapiente, degli importi destinati al mantenimento suo e della sua famiglia) essendo medesima la ratio legis della disposizione. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Massime redatte dall’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini,

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