Tribunale di Verona: la natura sostanziale dell’Esdebitazione non è vincolata alle regole di diritto transitorio dell’art. 390 CCI
Tribunale di Verona, 02 Dicembre 2022. Pres. Attanasio. Est. Lanni.
Esdebitazione – Disciplina transitoria – Natura sostanziale
dell’istituto – Effetti
Il codice della crisi, pur modificando la disciplina dell’esdebitazione, non detta alcuna regola di diritto transitorio con specifico riferimento all’istituto dell’esdebitazione (come, invece, avvenuto in passato con l’art. 22 D.Lgs. n. 169/07 in relazione all’introduzione dell’istituto con il D.Lgs. n.5/06), limitandosi a prevedere (art. 390, comma 2) l’ultrattività generica della legge fallimentare e della legge n. 3/12 per le procedure concorsuali pendenti alla data di entrata in vigore e per le procedure aperte successivamente, ma in esito a procedimenti precedentemente pendenti.
Se è vero che l’esdebitazione può essere considerata un effetto della procedura concorsuale e, dal punto di vista procedimentale, una sua appendice o un suo incidente, va tuttavia considerato che dal punto di vista sostanziale essa ha una sua autonomia, che la rende qualificabile come un istituto a sé stante rispetto alla procedura concorsuale in senso stretto, regolando ciò che sopravvive ad essa.
Ne consegue che l’ultrattività prevista dall’art. 390, comma 2, CCI può essere riferita solo all’aspetto procedimentale dell’esdebitazione, ma non anche alla disciplina concernente i suoi presupposti di diritto sostanziale, con la conseguenza che questi devono essere accertati sulla base della disciplina esistente al momento della pronuncia costitutiva del giudice, in forza dell’art. 11 preleggi c.c., e ciò anche nell’ipotesi in cui riguardi procedure chiuse prima dell’entrata in vigore della nuova normativa (per le quali il rapporto giuridico concernente l’esdebitazione non sia ancora esaurito per decorso del termine annuale previsto dall’art. 143 l.f.).
D’altra parte, la fattispecie costituiva del diritto all’esdebitazione, come già evidenziato, si perfeziona solo con la pronuncia del giudice e deve quindi escludersi che la normativa sopravvenuta nelle ipotesi considerate incida su una situazione giuridica consolidata, così che non si pone il problema di accertare la proporzionalità e la prevedibilità dell’intervento legislativo (v., con riferimento ai limiti dell’efficacia, anche solo indirettamente, retroattiva della legge, Corte Cost. n.108/19). Peraltro, nel caso di specie la normativa sostanziale sopravvenuta con l’entrata in vigore del CCI (che introduce un trattamento di maggior favore per il soggetto sottoposto a procedura concorsuale, poiché, tra l’altro, esclude la rilevanza del requisito oggettivo e limita l’area temporale dell’efficacia preclusa di una precedente esdebitazione, pur introducendo un limite numerico assoluto per iprovvedimenti esdebitatori) risponderebbe sicuramente ai suddetti requisiti, poiché era prevista dalla legge delega n. 155/17, è stata finalizzata anche all’attuazione degli artt. 20 e ss della Direttiva n. 2019/1023 e risponde ad un’esigenza generale del settore ordinamentale della crisi di impresa (quella di favorire in termini più ampi il c.d. “fresh start” del debitore “onesto”). Ed anzi, proprio queste finalità giustificano ulteriormente la conclusione interpretativa sostenuta, posto che, nella prospettiva considerata, non è ravvisabile alcuna ragione idonea ad escludere l’applicabilità della nuova disciplina sostanziale di maggior favore nell’ipotesi di procedure concorsuali pendenti al momento della sua entrata in vigore o nell’ipotesi di procedure precedentemente chiuse, per le quali il rapporto giuridico concernente l’esdebitazione non sia ancora esaurito per decorso del termine annuale previsto dall’art. 143 l.f. o dall’art. l’art. 14 terdecies L. n. 3/12. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)