Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28344 - pubb. 09/12/2022

L’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti pendenti presuppone la persistenza della procedura di concordato preventivo

Appello Venezia, 21 Luglio 2022. Pres. Taglialatela. Est. Rizzieri.


Concordato preventivo – Contratti pendenti – Efficacia – Persistenza della procedura



I provvedimenti di cui all’art. 169-bis l.fall. di autorizzare alla sospensione o allo scioglimento dei contratti pendenti proiettano la loro efficacia all’interno del procedimento concordatario e ne presuppongono dunque la persistenza.

Lo scioglimento dal contratto costituisce, infatti, un sacrificio imposto all’altro contraente per consentire il risanamento dell’impresa in difficoltà economica, e, in particolare, la predisposizione di un piano risolutivo della crisi che sia realizzabile, sacrificio il quale perde giustificazione nel momento in cui l’impresa rinunci alla domanda di concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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