Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28336 - pubb. 08/12/2022

Liquidazione Controllata: spetta al giudice, e non al tribunale, la fissazione del limite di reddito o pensione non incluso nella liquidazione

Tribunale Udine, 26 Ottobre 2022. Pres. Venier. Est. Calienno.


Liquidazione Controllata – Limite del reddito o trattamento pensionistico non incluso nella liquidazione – Determinazione – Competenza del tribunale in sede di apertura della procedura – Esclusione – Determinazione spettante al giudice delegato – Sussistenza



La richiesta del debitore di fissare l'ammontare del reddito non rientrante nella liquidazione, tenendo conto sia di quanto necessario al soddisfacimento delle spese correnti proprie e della famiglia sia al regolare versamento delle imposte, non può trovare accoglimento in sede di apertura della procedura da parte del tribunale, in quanto l'art. 268 c. 4 lett. b) CCII demanda "al giudice" la determinazione della parte del reddito da lavoro o pensione non acquisibile alla liquidazione, mentre l'apertura della procedura compete al "tribunale" che nomina il giudice delegato con sentenza al cui contenuto, indicato dall'art. 270 CCII, è estranea la citata determinazione, che compete, pertanto, al giudice delegato, analogamente a quanto previsto dall'art. 146 CCII per la liquidazione giudiziale. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini,
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