Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28306 - pubb. 02/12/2022

L’accesso alle banche dati di cui all’art. 155-bis disp. att. c.p.c. comprende anche le informazioni sulle movimentazioni e sull’importo delle operazioni dei conti

Tribunale Genova, 07 Novembre 2022. Est. Braccialini.


Accesso alle banche dati ex art. 155-bis disp. att. c.p.c. – Estensione



L’accesso alle banche dati di cui all’art. 155-bis disp. att. c.p.c. non è limitato alle sole informazioni sull’esistenza dei rapporti di conto e sulla natura degli stessi, ma si deve essere esteso alle informazioni sulle movimentazioni e sull’importo delle operazioni, specialmente quando la richeiesta di accesso biene formlata dal curatore e dal commissario liquidatore di procedure concorsuali.

Una interpretazione della normativa in discorso che limitasse l’accessibilità dei dati archiviati nell’anagrafe tributaria (in specie nei confronti del curatore, del commissario o del liquidatore di beni in procedura concorsuale), escludendo la conoscibilità delle informazioni sui movimenti e sugli importi, frustrerebbe le finalità stesse, espressamente enunciate dalla legge, per cui l’istituto dell’accesso fu introdotto dall’art. 19, comma 2, lett. a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, e successivamente esteso, al dichiarato scopo di accelerare i tempi di recupero dei crediti nelle procedure concorsuali, dall’art. 5, comma 1, del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016 n. 119. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Consulta il massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


Testo Integrale