Procedure famigliari: il Tribunale di Verona indica le modalità di gestione
Tribunale di Verona, 05 Ottobre 2022. Pres. Attanasio. Est. Pagliuca.
Sovraindebitamento - Procedure famigliari - Ricorso congiunto - Liquidazione del patrimonio - Distinzione delle masse
In tema di procedure famigliari, nel caso in cui i famigliari ricorrenti presentino un unico ricorso ai sensi dell’art. 66 CCI, dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione per ciascun patrimonio personale e dovranno altresì essere tenute distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente in quanto l’attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell’ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all’altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente alla soddisfazione dei creditori personali dell’altro.
Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombenti di cui agli artt. 272 e seguenti CCI, quali inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, ecc..
La documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa è la seguente:
1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell’atto previsto dall’art. 272, comma 2, CCI);
3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell’art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell’art. 274, comma 2, CCI);
5) lo stato di famiglia e l’elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall’art. 268 , comma 4 lett. b), CCI). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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