Responsabilità penale dell’amministratore 'solo formale'
Tribunale di Verona, 04 Aprile 2022. Pres., est. Lanni.
Società – Reati di bancarotta – Responsabilità dell’amministratore formale
L’assunzione solo formale della carica gestoria non comporta l'automatica esenzione dell'amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 e ss L.F., perché l'assunzione della carica rende in ogni caso l'amministratore destinatario degli obblighi relativi alla conservazione del patrimonio sociale e alla tenuta delle scritture contabili, ricavabili dagli artt. 2380 bis, 2392, 2394 e 2214 e ss. c.c..
L'amministratore solo formale deve sempre rispondere, quanto meno a titolo di colpa, dell'omessa, irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'art. 217, comma 2, L.F., anche se queste condotte siano materialmente poste in essere dagli amministratori di fatto o dai professionisti delegati.
Inoltre, l'amministratore solo formale, che non partecipi in alcun modo alla gestione della società, può comunque rispondere delle condotte dolose previste dagli artt. 216, 218 e ss L.F. poste in essere dagli amministratori di fatto, in forza del disposto di cui all'art. 40, comma 2, c.p. e degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale e di tenuta delle scritture contabili su richiamate.
Ai fini della configurabilità di un reato omissivo improprio in relazione alle fattispecie dolose di bancarotta, non è sufficiente la violazione degli obblighi indicati, ma è necessaria la dimostrazione effettiva e concreta della consapevolezza da parte dell'amministratore formale delle condotte illecite degli amministratori di fatto o dell'intenzione di porle in essere; più precisamente, non è necessario che l'amministratore formale sia a conoscenza o abbia previsto queste condotte nel dettaglio, ma è sufficiente che sia a conoscenza o abbia previsto gli obiettivi che gli amministratori di fatto intendano perseguire. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)