Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27378 - pubb. 28/05/2022

Le misure cautelari di cui al DL 118/2021 non si estendono alle ipoteche già iscritte

Tribunale Bergamo, 24 Febbraio 2022. Est. Conca.


Composizione negoziata crisi d'impresa – Misure protettive – Accertamento dell'inefficacia di ipoteca già iscritta



In tema di misure protettive nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa, non può essere accolta la domanda di accertamento dell’inefficacia dell’ipoteca giudiziale (avanzata “in analogia a quanto disposto dall’art. 168 l.f.”).
Detta richiesta, infatti:
- ha valenza di accertamento non compatibile con la delibazione meramente interinale propria della composizione negoziata della crisi d'impresa;
- è autonomamente disponibile dalla società proponente sol che essa, tempestivamente, in luogo dell’accesso alla composizione negoziata, avanzi ritualmente domanda ex art. 161, 6° co., l.f., così scongiurando, a tutela del ceto creditorio, la definitiva consolidazione dell’ipoteca e, con essa, l’aggravamento qualitativo dell’eventuale dissesto;
- non è riscontrabile con l'art. 168 l.f., posto che fra le misure protettive conseguibili sulla base dell’art. 6 l.147/2021 è prevista l’impossibilità per i creditori di acquistare diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore, “dal giorno della pubblicazione dell’istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative”, dal che si evince che non possono ritenersi inefficaci le prelazioni conseguite anteriormente alla presentazione di tale domanda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


Consulta il Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi -> 


Testo Integrale