Accordo di composizione, procedure familiari, vendita competitiva di quota ereditaria indivisa e cancellazione dei gravami. Valutazione della convenienza e computo delle maggioranze
Tribunale di Verona, 02 Maggio 2022. Est. Bottazzi.
Sovraindebitamento – Accordo di composizione – Procedure familiari ex art. 7-bis l. 3/2012 – Ricorso congiunto - Subprocedure – Votazione – Calcolo della maggioranza ex art. 11 l. 3/2012 – Verifica del raggiungimento della maggioranza per ciascun debitore
Sovraindebitamento – Accordo di composizione – Procedure familiari ex art. 7-bis l. 3/2012 – Vendita competitiva di quota ereditaria indivisa – Impossibilità a cancellare i gravami sugli immobili rientranti nella quota – Riduzione del credito assistito da ipoteca
Sovraindebitamento – Accordo di composizione – Procedure familiari ex art. 7-bis l. 3/2012 – Valutazione della convenienza – Alternativa liquidatoria ex art. 14- ter L. 3/2012
Nelle procedure familiari ex art. 7 bis L. 3/2012 le maggioranze previste dell’art. 11 L. 2/2012 devono essere raggiunte e verificate in ogni singola subprocedura.
Alla cessione di una quota ereditaria indivisa pur a seguito di una vendita competitiva non consegue la cancellazione dei gravami iscritti sugli immobili rientranti nella stessa essendo oggetto di cessione la quota e non gli immobili. L’ipoteca deve essere ridotta del solo importo corrispondente alla riduzione del credito conseguente ai pagamenti effettuati in esecuzione dell’accordo di composizione della crisi ex art. 12 L. 3/2012.
Al fine della valutazione della convenienza della proposta di accordo ex art. 12 L. 3/2012 è necessario verificare il vantaggio per tutti i creditori rispetto alla sola alternativa liquidatoria ex art. 14-ter L. 3/2012. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)