Cessione 'in blocco', legittimazione della cessionaria e necessaria produzione del contratto
Tribunale di Vicenza, 26 Novembre 2021. Pres., est. Limitone.
Cessione di crediti in blocco - Legittimazione della cessionaria - Produzione del contratto
IIl Tribunale di Vicenza afferma che la parte che agisce nell’asserita qualità di successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un’operazione di cessione "in blocco" ex art. 58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione e di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. La prova dev’essere offerta tramite la produzione del contratto, non potendosi fare ricorso a presunzioni, né assumendo rilevanza l’avviso di cessione “in blocco”, da cui non è possibile risalire con esattezza al credito in ipotesi ceduto.
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