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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26365 - pubb. 05/01/2022.

Sovraindebitamento: rilevanza degli atti di frode


Tribunale di Vicenza, 30 Settembre 2021. Est. Limitone.

Sovraindebitamento – Atti di frode – Efficacia preclusiva – Dichiarati nel ricorso o non incidenti sul patrimonio – Irrilevanza – Assimilazione al concordato preventivo – Sussistenza


Per la necessaria assimilazione del concordato minore al concordato disciplinato dalla legge fallimentare, va esclusa la rilevanza dell’atto di frode quando esso sia stato dichiarato nel ricorso dal debitore con tutti i suoi estremi, consentendo, dunque, da un lato, l’apprezzamento dell’atto ai fini del voto e, dall’altro lato, la possibilità di agire in revocatoria da parte dei singoli creditori; è, quindi, ininfluente, ai fini dell’ammissione alla procedura, l’atto in frode (benché caratterizzato da intentio nocendi) dichiarato nel ricorso o, anche se non viene dichiarato, l’atto in frode che non incide in modo apprezzabile sulle possibilità di soddisfo (sia pur falcidiato) dei creditori (come la vendita non dichiarata di un bene di modesto valore, che pure sarebbe revocabile); invero, se l’omessa dichiarazione nel ricorso dell’atto fraudatorio è di per sé stessa sintomo della intenzione fraudolenta (animus nocendi), essa va, però, esclusa ove l’atto sia stato dichiarato ai creditori nel ricorso per accedere a una procedura consensuale di sovraindebitamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

TRIBUNALE DI VICENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato, dott. Giuseppe Limitone,

sciogliendo la riserva assunta in data 21.9.2021;

esaminato il ricorso ex art. 7 L27/1/2012 n. 3 presentato da:Società Agricola M. s.s., M. Luigi, M. Michele, S. Maria Luisa, in proprio,con l’avv. Paola A., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in *;

ritenuto che, risultando approvato dalla maggioranza di legge dei creditori (cfr. la relazione del Gestore della crisi in data 21.9.2021), possa essere omologato il piano proposto nel ricorso, come attestato e fatto proprio dal Gestore della crisi dr.ssa *, che qui si intende integralmente richiamato (cfr. relazione del Gestore della crisi);

considerato che il Gestore della crisi ha ritenuto fattibile il piano e, da ultimo, superabile l’opposizione incentrata sul giudizio di miglior convenienza dell’opzione liquidatoria, proposta dai creditori opponenti(cfr. la relazione del Gestore dell’8.7.2021, pagg. 30s), per le condivise ragioni ivi esposte;

ritenuto, circa le seguenti questioni rilevanti:

- gli atti di frode precludenti l’ammissione alle procedure:M. Luigi e S. Maria Luisa hanno donato alla figlia M. Federica immobili per € 68.500,00 in data 23.7.2019, quando già era evidente l’incapacità di far fronte al debito bancario; l’atto in questione è senz’altro revocabile, ma la frode rilevante per l’accesso alla procedura non può coincidere con la frode presupposto della revocatoria, in quanto quest’ultima opera sul piano oggettivo, come oggettiva deminutio della garanzia patrimoniale (tanto è vero che per la revocatoria ordinaria non occorre mai indagare l’eventuale dolo specifico, id est l’intentio nocendi), mentre la frode del sovraindebitato deve essere caratterizzata dall’animus nocendi, perché possa impedire l’accesso alle procedure (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, IlCaso.it2019, 21735), invero l’animus nocendi potrebbe essere desunto dalla collocazione temporale dell’atto, disposto in un momento che già vedeva i disponenti in serie difficoltà finanziarie; peraltro, attesa la pacifica assimilazione del c.d. concordato minore al concordato previsto dalla legge fallimentare, per questo specifico tipo di frode non possono non valere gli stessi principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di frode ex art. 173 l.f., vale a dire che la frode rilevante deve essere “decettiva” (cfr. Cass. 18.4.2014 n. 9050; Cass. 8.6.2018 n. 15013; Cass. 26.11.2018 n. 30537; Cass. 29.1.2015 n. 1726), cioè idonea ad ingannare circa i presupposti conoscitivi del voto (consenso informato),oltre che rilevante sul piano del danno ai creditori, cioè della concreta incidenza sul patrimonio del debitore, che deve essere tale da diminuire in modo apprezzabile le possibilità di soddisfo dei creditori (arg. ex Cass. 21.6.2019 n. 16808); è esclusa la rilevanza dell’atto di frode, dunque, quando esso sia stato dichiarato nel ricorso dal debitore con tutti i suoi estremi, consentendo, dunque, da un lato, l’apprezzamento dell’atto ai fini del voto (che potrà essere perciò negativo) e, dall’altro lato, la possibilità di agire in revocatoria da parte dei singoli creditori, che potranno, dunque, votare positivamente l’accordo e riservarsi però di agire in revocatoria; è, quindi, ininfluente, ai fini dell’ammissione alla procedura, l’atto in frode (benché caratterizzato da intentio nocendi) dichiarato nel ricorso o, anche se non viene dichiarato, l’atto in frode che non incide in modo apprezzabile sulle possibilità di soddisfo (sia pur falcidiato) dei creditori (come la vendita non dichiarata di un bene di modesto valore, che pure sarebbe revocabile); invero, l’omessa dichiarazione nel ricorso dell’atto fraudatorio è di per sé sintomo della intenzione fraudolenta (animus nocendi), che va, invece, esclusa ove l’atto sia stato dichiarato; che la frode tipica della revocatoria non possa costituire di per sé un ostacolo all’apertura di una procedura di sovraindebitamento lo dimostra anche il fatto che il nuovo art. 14-decies della l. n. 3/2012 nell’attribuire la revocatoria ordinaria, come azione di massa, al liquidatore della liquidazione controllata, ne subordina il concreto esperimento all’autorizzazione del G.D., che sarà concessa ove l’azione venga ritenuta “utile”, segno che una procedura di liquidazione può essere aperta (e proseguire) pur in presenza di atti revocabili conosciuti prima della sua apertura, con l’effetto della implicita abrogazione dell’art. 14-quinquies, nella parte in cui subordina l’apertura della procedura al mancato riscontro del compimento di atti di frode nei cinque anni anteriori;

- violazione del merito creditizio da parte di Banca ISP: si ritiene che possa integrare la fattispecie ipotizzata la concessione del secondo dei due mutui erogati da ISP (di € 350.000,00), poiché il prestito non era ormai più palesemente commisurato alle capacità restitutorie del soggetto finanziato, valutate alla data dell’erogazione (17.1.2013), dato che, a fronte di un ammontare annuo di rate di mutuo di € 100.819,00 (sommando il mensile dei due mutui già in essere di € 8.401,59), l’utile di esercizio del periodo non aveva mai superato gli € 90.000,00 (€ 76.015,00 nel 2012 ed € 90.321,00 nel 2013)); con il secondo mutuo di ISP, la rata complessiva mensile dei tre mutui passava ad € 9.703,80, per un totale annuo di € 116.445,60, a fronte di un reddito netto che ha sempre oscillato intorno agli € 90.000,00; va ritenuto, pertanto, che la Banca ISP abbia erogato il secondo finanziamento nella quasi certezza della sua mancata restituzione, essendosicomunque garantita con l’ipoteca e le fideiussioni proprio per questaprobabile insolvenza; il suo voto, quindi, per la parte chirografaria, non può essere preso in considerazione ai fini del calcolo della maggioranza, la qual cosa determina perciò il raggiungimento della stessa ai fini dell’approvazione della proposta di accordo, stante la previsione di legge della perdita del creditore della facoltà di opporsi all’omologa, e, quindi, della possibilità di votare contro la proposta;

- validità del voto contrario espresso oltre il termine di legge: l’art. 11 della legge n. 3/2012 stabilisce che il voto debba essere espresso entro il termine di dieci giorni prima dell’udienza fissata per l’omologazione dell’accordo; nel caso di specie il voto contrario della Bancadi Verona e Vicenza non era stato ancora formulato alla data del 20.9.2021 (cfr. pag. 2 della relazione del Gestore depositata il 20.9.2021) ed è stato manifestato solo all’udienza del 21.9.2021, pacificamente oltre il termine di legge, per cui esso va inteso come silenzio-assenso alla proposta di accordo; invero, qui la legge non prevede una semplice scadenza temporale, che, in ipotesi, possa essere considerata meramente ordinatoria, ma prevede un meccanismo legale di formazione del consenso attraverso il silenzio-assenso, tale per cui, scaduto il termine di legge, deve reputarsi formato il voto positivo, non più smentibile da una contraria manifestazione di volontà;

ne consegue che la proposta di accordo risulta integralmente approvata dai creditori;

 

P.Q.M.

visto l’art. 10 Legge n. 3/2012;

omologa l’accordodi composizione della crisi proposto da

- SOCIETA’ AGRICOLA M. S.S.

- M. MICHELE

- M. LUIGI

- S. MARIA LUISA

residenti in *;

con ricorso del13.7.2021, come attestato dal Gestore della crisi nella sua relazione dell’8.7.2021, ed integrazione del 20.9.2021;

conferma il Gestore della crisi per l’esecuzione del piano e per riferire ogni circostanza inerente e rilevante al G.D., oltre che per comunicare al medesimo ed ai creditori ogni irregolarità, ex art. 13 legge 3/2012;

manda al Gestore della crisi di depositare relazioni semestrali sull’andamento della esecuzione del piano;

dispone che il pagamento dei creditori avvenga rispettando l’ordine e le cause legittime di prelazione, mediante riparti depositati presso la Cancelleria, che andranno predisposti non appena si realizzeranno le necessarie liquidità;

dispone che il Gestore della crisi, al termine della procedura, depositi in cancelleria il rendiconto finale per la sua discussione ed approvazione da parte del G.D.;

dispone la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari, nonché la pubblicazionemediante lettera circolare via PEC (o telegramma, raccomandata A.R., fax) a tutti i creditori, a cura del Gestore della crisi.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti ed al Gestore della crisi, che provvederà alla comunicazione ai creditori.

Così deciso in Vicenza, il 27.9.2021.

Il Giudice Delegato