Potere del giudice delegato del fallimento di cancellare la trascrizione del pignoramento
Tribunale di Vicenza, 11 Giugno 2021. Est. Limitone.
Fallimento – Esecuzione forzata – Pignoramento – Cancellazione – Competenza – Giudice Delegato – Sussistenza
Con l’apertura di una procedura concorsuale si verifica l’automatica sostituzione del curatore al creditore istante di una procedura esecutiva, con la trasformazione della procedura esecutiva da individuale in concorsuale, effetto che opera a prescindere dalla volontà del curatore, come anche a prescindere dal suo contegno, concretizzatosi nel partecipare o no all’esecuzione forzata individuale mediante intervento, ciò che comporta in ogni caso il trasferimento al giudice delegato del fallimento del potere di cancellare la trascrizione del pignoramento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Proc. n. 361/2020.
Il G.E., sciogliendo la riserva,
ritenuto che A. A. sia legittimato a chiedere la cancellazione della trascrizione del pignoramento sui beni costituiti dai coniugi in fondo patrimoniale, mentre non lo è più la moglie Z. M., in quanto fallita e priva del potere di disporre dei beni facenti parte del suo patrimonio, attratti alla massa fallimentare, salvo l’accertamento della operatività dell’esclusione prevista dall’art. 46 l.f. in relazione al disposto dell’art. 170 c.c., che però esula dal perimetro del presente giudizio, e va invece compiuto nella competente sede processuale, con onere probatorio a carico del debitore: “Il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo creditore era consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbligazione, che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia ancorché intesi in senso lato ovvero volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità cd. essenziali o indispensabili della famiglia ma anche ad esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi. In relazione ai debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o a quella professionale, essi non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere fornita la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto.” (Cass. 8 febbraio 2021 n. 2904);
ritenuto che con la dichiarazione di fallimento si determini il subentro automatico del curatore al creditore istante, avvantaggiandosi dell’effetto prenotativo del pignoramento in favore della massa dei creditori: “Nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stato trascritto da un creditore il sequestro conservativo su un bene immobile, successivamente ceduto dal debitore ad un terzo, con acquisto trascritto anteriormente alla conversione della misura cautelare in pignoramento, a seguito dell'inizio dell'espropriazione forzata sul predetto bene ed a norma dell'art. 107 della legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, che perde ogni potere di impulso ai sensi dell'art. 51 della legge fall., e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento del curatore o un provvedimento di sostituzione del giudice dell'esecuzione” (Cass. 8 maggio 2019 n. 12061);
ritenuto, altresì, che “Nel caso in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata da un creditore l'espropriazione di un immobile del fallito, ai sensi dell'art. 107 l.fall., nel testo vigente prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006, il curatore fallimentare subentra "ex lege" nella procedura esecutiva individuale, che si trasforma così in esecuzione collettiva i cui effetti sostanziali e processuali decorrono dal pignoramento, sicché rimane ferma l'inopponibilità degli atti traslativi trascritti posteriormente al pignoramento ma prima della sentenza di fallimento, anche se la medesima procedura sia stata successivamente dichiarata estinta dal giudice, ex art. 567, comma 3, c.p.c., per inerzia del curatore.” (Cass. 26 febbraio 2019 n. 2655);
ritenuto, di conseguenza, che l’automatica sostituzione del curatore al creditore istante, con la trasformazione della procedura esecutiva da individuale in concorsuale, effetto che opera a prescindere dalla volontà del curatore, come anche a prescindere dal suo contegno, concretizzatosi nel partecipare o no all’esecuzione forzata individuale mediante intervento (nella specie non avvenuto), comporti il trasferimento al giudice del fallimento del potere di cancellare la trascrizione del pignoramento, a seguito di vendita forzata eseguita in quella sede o di rinuncia del curatore a porre in vendita quel bene, debitamente autorizzato dal comitato dei creditori o dal giudice delegato in sua surroga, vicende gestorie del tutto estranee a questa procedura esecutiva;
ritenuto, quindi, che l’assenso prestato alla cancellazione da parte del creditore procedente non abbia alcun effetto nella presente fase e non possa perciò produrre l’estinzione del processo esecutivo conseguente (in tesi) al suo (inefficace) assenso alla cancellazione, non essendo il processo nella sua disponibilità, bensì in quella del curatore e del giudice delegato, al quale dovrà essere rivolta ogni richiesta relativa alla trascrizione del pignoramento;
ritenuta, infine, equa la compensazione delle spese nei confronti del creditore procedente, per il suo contegno processuale;
P.Q.M.
Visti gli artt. 615, 617, 619 ss. c.p.c.;
ferma la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentato da Z. M., pronunciata con ordinanza del 13.4.2021;
rigetta l’istanza di cancellazione della trascrizione del pignoramento proposta da A. A.;
compensa le spese.
Vicenza, 7.6.2021.