Riparto di competenza tra Tribunale fallimentare e Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro in materia di accertamento e regolarizzazione del rapporto di lavoro
Tribunale di Reggio Emilia, 23 Febbraio 2021. Pres. Parisoli. Est. Stanzani Maserati.
Fallimento del datore di lavoro – Rapporto di lavoro subordinato – Accertamento e regolarizzazione del rapporto di lavoro – Accertamento dell’illegittimità del licenziamento – Competenza – Giudice del lavoro
Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e giudice fallimentare, la competenza spetta al giudice del lavoro quando alla domanda del lavoratore è sotteso l’interesse alla tutela della propria posizione all’interno dell’impresa, sia in funzione di una possibile ripresa dell’attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali e previdenziali; la competenza spetta invece al giudice fallimentare quando rilevi solo la strumentalità dell’accertamento di diritti patrimoniali alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito (nella specie, in un giudizio di opposizione a stato passivo promosso da un lavoratore per la regolarizzazione del rapporto di lavoro previo accertamento della sua esistenza e successiva declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro e insinuazione del relativo credito maturato, il Tribunale fallimentare ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del giudice del lavoro). (Alessandro Albè) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Alessandro Albé