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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24736 - pubb. 14/01/2021.

Sovraindebitamento: merito creditizio e cessione del quinto


Tribunale di Verona, 28 Giugno 2019. Pres. Lanni. Est. Pagliuca.

Sovraindebitamento – Piano del Consumatore – Meritevolezza – Comportamento tenuto dagli enti finanziatori nell’erogazione del credito – Rilevanza – Condizioni

Sovraindebitamento – Piano del Consumatore – Cessione del quinto – Inopponibilità – Condizioni


Va respinto il reclamo dell’ente finanziatore avverso il decreto di omologa del piano del consumatore ove emerga che la condizione di sovraindebitamento del debitore è imputabile proprio all’ente medesimo, risultato inadempiente per avere omesso di valutare adeguatamente la condizione economica del consumatore prima di erogare il credito, e determinando così una condizione di indebitamento non più sostenibile da parte del finanziato.

Il contratto di finanziamento collegato alla cessione del quinto dello stipendio (quale modalità di estinzione del debito contratto), ha effetti solo obbligatori, atteso che la cessione – in quanto relativa a quote di stipendio non ancora maturate – ha evidentemente ad oggetto un credito futuro; dal che consegue che, solo con il maturare del diritto alla retribuzione in capo al debitore, si verifica l’effetto traslativo del credito a favore dell’ente.
Pertanto, malgrado la legge 3/12 non contempli rapporti tra le procedure di sovraindebitamento e la normativa in tema di cessione del quinto dello stipendio, non può ritenersi che quest’ultima debba necessariamente trovare applicazione, con conseguente opponibilità della cessione, stante la natura concorsuale delle procedure di sovraindebitamento, sicché – in presenza di lacune di disciplina – appare senz’altro consentito applicare in via analogica quanto statuito dalla Cassazione in relazione al disposto dell’art 42 l. fall. (a mente del quale “sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento”), proprio in relazione alla cessione di crediti futuri, che vengono quindi ad esistenza solo dopo l’apertura della procedura entrando solo allora a far parte dell’attivo fallimentare, da liquidare a favore dei creditori concorsuali, con conseguente inopponibilità della relativa cessione alla procedura. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini

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