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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23701 - pubb. 09/06/2020.

Fallimento di impresa riferibile a società di cui l’imprenditore fallito è socio illimitatamente responsabile


Tribunale di Vicenza, 29 Maggio 2020. Pres. Limitone. Est. Silvia Saltarelli.

Impresa riferibile a società di cui l’imprenditore fallito è socio illimitatamente responsabile – Dichiarazione di fallimento di una società di fatto e occulta – Eccezione di prescrizione dell’azione ai sensi del combinato disposto degli art. 10 e 147 secondo comma l. fall.: infondatezza

Impresa riferibile a società di cui l’imprenditore fallito è socio illimitatamente responsabile – Dichiarazione di fallimento di una società di fatto e occulta – Condizioni

Impresa riferibile a società di cui l’imprenditore fallito è socio illimitatamente responsabile – Dichiarazione di fallimento di una società di fatto e occulta – Prova per presunzioni


Non è fondata l’eccezione di prescrizione (formulata ai sensi del combinato disposto degli art. 10 e 147 secondo comma l. fall.) dell’azione promossa dal curatore del fallimento d’un imprenditore individuale, volta a far dichiarare il fallimento della società di fatto e occulta di cui il fallito sia risultato essere socio. Nella Relazione illustrativa al d.lgs. 5/2006 si prevede infatti, con riferimento all'art. 10 l.f., che le società non iscritte (società di fatto o irregolari e quindi, a fortiori, anche quelle occulte), continuano ad essere assoggettate a fallimento senza alcun limite temporale. Per la stessa Corte Costituzionale (ord. n. 321/2002), la necessità di dare certezza alle situazioni giuridiche “consente al legislatore di prevedere una diversa disciplina per le società ed i soci in regola con le disposizioni sulla pubblicità e per i soci e le società irregolari, se non occulti, essendo la mancata registrazione una scelta degli stessi associati, che in tal modo si espongono, per loro volontà, alle conseguenze di tale loro opzione". Né è applicabile alla società occulta il criterio di individuazione del momento di decorrenza del termine annuale ex art. 10 l.f. elaborato dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 18618/2006), con riferimento alle società non iscritte nel registro delle imprese (i.e. momento in cui la cessazione dell’attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o comunque sia stata dagli stessi conosciuta): infatti, nella società occulta, non essendo volutamente esteriorizzato il vincolo sociale, i terzi possono acquisire conoscenza dell’effettiva cessazione dell’attività sociale solo con l’accertamento giudiziale della sussistenza della società occulta.

Con riferimento a un rapporto sociale occulto, ai fini dell’accoglimento d’una domanda proposta ex art. 147 quinto comma l. fall., devono sussistere gli ordinari presupposti per la configurabilità di una società ai sensi dell’art. 2247 c.c. e dunque un elemento oggettivo (conferimenti di beni o servizi; esercizio in comune di un’attività economica; partecipazione agli utili e alle perdite) e un elemento soggettivo (cd. affectio societatis, o volontà di collaborare e di creare un vincolo proiettato al raggiungimento di un risultato comune), non trascurandosi che, una volta accertato l’elemento oggettivo, quello soggettivo ricorre ex se ogniqualvolta non sia ravvisabile un altro tipo di affectio (coniugale o familiare). La natura occulta del vincolo sociale, in ogni caso, esclude la sua esteriorizzazione mediante la spendita del nome, là dove, al contrario, il socio occulto, proprio in quanto tale cerca sempre di "mascherare" la propria qualità di socio, attribuendo ai propri atti un nomen iuris non societario (p.e. per giustificare il pagamento di debiti sociali, asserisce di aver erogato all'imprenditore individuale meri mutui o, per gestire gli affari sociali, spende la propria qualità di commercialista di fiducia dell'imprenditore individuale). Da ultimo, l’insolvenza da prendere in considerazione è quella già accertata nei confronti dell’imprenditore individuale, ma in realtà fallito come socio di una società occulta, perché l’insolvenza della società occulta è la stessa insolvenza dell’imprenditore apparentemente individuale già dichiarato fallito, onde non occorre provare l’insolvenza dei soci occulti, perché il loro fallimento è conseguenza automatica del fallimento sociale ex art. 147 primo comma l. fall.

L'esistenza del contratto sociale, oltre che da prove dirette, può risultare da manifestazioni esteriori rivelatrici delle componenti del rapporto societario, potendo il giudice accertare tale elemento mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni. In particolare, sono indici rivelatori le fideiussioni e i finanziamenti in favore dell’imprenditore individuale quando, per la loro sistematicità e per ogni altro elemento concreto, siano ricollegabili a una costante opera di sostegno all’impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali, tenuto conto che la sistematicità non va intesa in senso meramente quantitativo, potendo pochi interventi di finanziamento costituire un indice rivelatore del rapporto societario in presenza di altre circostanze come, ad esempio, l’effettuazione in momenti decisivi per lo sviluppo dell’impresa o per evitarne la crisi; a maggior ragione quando i finanziamenti non siano giustificabili in relazione a vincoli di coniugio o parentela. (Mauro Meneghini) (Antonio Restiglian) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli avv.ti Mauro Meneghini e Antonio Restiglian


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