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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23368 - pubb. 13/03/2020.

Azione revocatoria ‘a cascata’ e prova della consapevolezza della revocabilità del primo trasferimento


Tribunale di Vicenza, 29 Novembre 2019. Est. De Giovanni.

Azione revocatoria - C.D. ‘a cascata’ - Prova della consapevolezza della revocabilità del primo trasferimento


Sussiste la consapevolezza in capo al subacquirente (nella specie, un istituto di credito) della revocabilità dell’atto di acquisto intervenuto fra il suo dante causa ed il fallito laddove: 1) il ceto bancario sapeva che il dante causa era inadempiente da un anno al pagamento delle rate del mutuo a suo tempo contratto per l’originario acquisto del bene; 2) l’istituto subacquirente, attraverso i suoi funzionari, ha mantenuto stretti contatti con gli artefici dell’intera operazione di cessione immobiliare e iscrizione ipotecaria; 3) i funzionari medesimi si sono ingeriti attivamente nell’ideazione di essa; 4) è provato ch’essi fossero perfettamente consapevoli non solo della situazione di dissesto della dante causa (tale da giustificarne la pronunzia di fallimento) ma anche dell’assoggettabilità dell’operazione a revocatoria fallimentare. (Giovanni Borsetto) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giovanni Borsetto


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