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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22502 - pubb. 11/10/2019.

Debitore concordatario che voglia impedire la presentazione di una proposta concorrente


Tribunale di Vicenza, 30 Aprile 2019. Pres., est. Limitone.

Fallimento – Concordato preventivo – Proposta concorrente – Impedimento alla presentazione – Limiti

Fallimento – Concordato preventivo – Aumento di capitale – Proposta concorrente – Ammissibilità


Il debitore concordatario che voglia impedire la presentazione di una proposta concorrente deve presentare una sua proposta di concordato offrendo la percentuale del 30% ai creditori chirografari sin dall’inizio, non potendo elevare la percentuale originariamente inferiore al 30% in un momento successivo e solo in funzione di eventuali proposte concorrenti che siano presentate o che stiano per esserlo.

E’ ammissibile la proposta concorrente anche nel caso in cui sia previsto nel concordato un aumento di capitale, con il quale si realizzi in ultima analisi il trasferimento dell’azienda, potendosi comunque fare ricorso (in caso di mancata collaborazione dei soci, ove prevalga la proposta concorrente) all’ipotesi prevista dall’art. 185, co. 6, l.f., in combinato disposto con l’art. 163, co. 5, l.f., che consente la nomina di un amministratore giudiziario “ad acta”, per il compimento di tutto quanto occorra per la piena attuazione della proposta medesima. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

DECRETO

- visto il ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato il 14.12.2018 dal legale rappresentante della società Industria C. spa, con sede in *, con la difesa degli avv.ti *;

- visto il decreto di ammissione alla procedura di concordato in data 22.2.2019;

- vista la relazione del Commissario Giudiziale in data 5.4.2019, alla quale si rimanda, da cui emergono elementi tali da giustificare la revoca dell’ammissione al concordato, con le conseguenze previste dall’art. 173 l.f.;

- ritenuto in particolare che osti alla legittimità del concordato la stipulazione tra i soci della I. spa e l’affittuario dell’azienda di un vincolo sulle azioni in suo esclusivo favore, che crea comunque una barriera all’ingresso dei terzi in competizione, documentato – allo stato - mediante la produzione (neppure spontanea, ma soltanto dietro richiesta del C.G.) di un accordo-quadro con ampi “omissis”, che non evidenzia alcuna controprestazione come corrispettivo della cessione, e perciò lascia incerte la validità e l’opponibilità del patto;

- considerato, pertanto, che la I. spa non ha voluto produrre l’accordo-quadro con il suo integrale contenuto in chiaro, benché più volte sollecitata in tal senso dal C.G., venendo meno perciò ad un fondamentale obbligo di trasparenza, che già di per sé precluderebbe la prosecuzione del concordato, non potendosi immaginare di poter omologare (e, ancor prima, neppure votare) una proposta concordataria da cui non emergano con chiarezza tutti i termini di un patto di tal genere, che già individua la futura proprietà della società e, quindi, condiziona la gestione aziendale con inconoscibili conseguenze per i creditori, atteso che gli “omissis” potrebbero celare delle clausole impeditive sia della fattibilità economica sia della fattibilità giuridica del concordato e che, di conseguenza, lo stesso voto dei creditori non sarebbe valido se non si basasse su un pieno consenso informato e, d’altro canto, non potendosi neppure escludere che gli “omissis” si riferiscano alla corresponsione di una controprestazione della cessione effettuata, o da effettuare, in frode ai creditori;

- ritenuto, tuttavia, che una proposta concorrente è stata depositata, ampiamente migliorativa (offre il 37% ai creditori chirografari) di quella principale (che offre invece il 30,06%), che merita di essere presa in considerazione, in alternativa all’ipotesi fallimentare, nell’interesse superiore dei creditori, che trarrebbero sicuro maggior giovamento dalla continuità aziendale del concordato, piuttosto che dal fallimento (quand’anche accompagnato da opzioni in continuità, posto che, come è noto, tutti gli assets subirebbero un calo di valore);

- ritenuto pertanto che le due proposte possano essere poste al voto ex art. 163 l.f., subordinando la votazione sulla proposta di I. spa all’esibizione integrale dell’accordo-quadro;

- ritenuto comunque che, ove prevalesse la proposta concorrente, si farà ricorso all’ipotesi prevista dall’art. 185, co. 6, l.f., in combinato disposto con l’art. 163, co. 5, l.f., che consente la nomina di un amministratore giudiziario “ad acta”, per il compimento di tutto quanto occorra per la piena attuazione della proposta medesima (questa ipotesi è stata, peraltro, caldeggiata anche dalla stessa I. spa nella sua memoria di costituzione nel presente procedimento, con ciò già implicitamente accettandone le conseguenze giuridiche ed economiche);

- ritenuto, comunque, che la proposta concorrente debba reputarsi ammissibile, dato che l’originaria proposta della I. spa (dep. 14.12.2018) prevedeva il soddisfacimento dei creditori per il 26,5% e che la percentuale è stata innalzata al 30,06% solo in data 29.3.2019 (dopo tre mesi e mezzo), al chiaro scopo di precludere l’ingresso della proposta concorrente (dep. 2.4.2019), di cui evidentemente la I. spa aveva avuto notizia, visto che la Mi. srl stava acquistando i crediti necessari per acquisire la legittimazione a proporsi come concorrente nel concordato e non essendo giusto poter far valere la barriera all’ingresso dei terzi, costituita dal 30% offerto ai creditori (peraltro qui assai risicato e, dunque, di incerta realizzazione), solo ove occorra ed in funzione del comportamento di coloro che aspirano a diventare concorrenti, i quali impegnano notevoli mezzi finanziari ed altre risorse in questa attività, dovendo poter confidare sulla stabilità delle condizioni iniziali per poter partecipare alla competizione; insomma: le condizioni di partenza del gioco non possono cambiarsi in corso d’opera a scapito dei creditori, che pure hanno il diritto di votare su proposte concorrenti migliorative, tenuto conto che a loro è destinato in fin dei conti il patrimonio della società insolvente e che la legge consente ai soci di conservare il controllo sulla società solo a condizione di essere trasparenti e leali nei confronti del ceto creditorio, trasparenza e lealtà che verrebbero meno se si consentisse di sbarrare la strada alle proposte concorrenti “ad libitum”, e nella sola misura ritenuta utile ai soci (nella specie: elevando la percentuale al mero minimo impeditivo di legge);

 

P.  Q.  M.

visti gli artt. 163, 173, 185 e 15 L.F.;

dispone che siano poste al voto le due proposte, evidenziandone gli aspetti positivi per i creditori;

assegna il termine del giorno 3.5.2019 ore 12.00 alla I. spa per produrre in via telematica l’accordo-quadro nella sua interezza, pena la esclusione dal voto;

fissa per la votazione davanti al G.D. l’adunanza del 16.5.2019, ore 10.15;

fissa l’udienza del 30.5.2019, ore 10.00, per la verifica di tutti gli adempimenti.

Si comunichi, anche al P.M.

Vicenza, 30.4.2019.