Banche venete: perimetro della cessione a SGA e operazioni relative a finanziamenti correlati con acquisti di titoli della Banca: improcedibilità dell’azione
Tribunale di Vicenza, 09 Maggio 2019. Est. Biancamaria Biondo.
Liquidazione coatta amministrativa bancaria – Banche venete – Cessione di crediti deteriorati a SGA – Definizione del perimetro della cessione – Pretese nei confronti della cessionaria – Violazioni della normativa sui servizi di investimento – Pretese relative a rapporti di finanziamento correlati con operazioni di acquisto di titoli della Banca – Esclusione
Liquidazione coatta amministrativa bancaria – Improcedibilità delle azioni nei confronti dell’ente sottoposto a LCA – Domanda di accertamento e declaratoria di nullità o in subordine di annullamento, inefficacia o risoluzione
In forza dell’art. 2.4 del contratto di cessione 11 aprile 2018, con il quale i commissari liquidatori della Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa - in attuazione di quanto previsto dall’art. 5 del decreto-legge 25 giugno 2017 n. 99 e dal successivo decreto ministeriale 22 febbraio 2018 - hanno ceduto a S.G.A. S.p.A. una serie di rapporti e crediti “deteriorati”, si deve ritenere che nei confronti della cessionaria non si possano far valere né pretese inerenti operazioni di acquisto di titoli azionari della Banca o conseguenti alla violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite a tali titoli, né pretese relative ai rapporti di finanziamento (e ai relativi crediti e debiti) correlati con operazioni di acquisto di titoli della Banca medesima, trattandosi di posizioni che non sono affatto passate in capo alla cessionaria per effetto della cessione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
E’ improcedibile, ai sensi dell’art. 83, commi 1 e 3, TUB, la domanda di accertamento e declaratoria di nullità (o in subordine di annullamento, inefficacia o risoluzione) di un’operazione complessa di finanziamento per acquisto di azioni proprie vietata dall’art. 2358 c.c. che sia proposta senza alcuna richiesta restitutoria o risarcitoria, in quanto, dietro le citate domande, le quali non possono essere fine a sé stesse (pena la carenza di interesse ad agire), si cela in realtà una richiesta di accertamento di crediti restitutori e/risarcitori, del cliente verso la Banca, i quali devono essere necessariamente assoggettati alla procedura amministrativa di formazione del passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)