Fallimento e sospensione dei termini per le vittime dell’usura
Tribunale di Vicenza, 30 Ottobre 2008. Est. Limitone.
Fallimento – Legge antiusura – Dichiarazione di fallimento – Sospensione dei termini relativi a processi esecutivi – Inapplicabilità (art. 20 l. 23 febbraio 1999 n. 44).
La sospensione dei termini prevista dall’art. 20 l. n. 44/1999 non riguarda genericamente le procedure (siano esse esecutive o fallimentari), ma specificamente i “termini relativi a processi esecutivi”, ovvero i termini di pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari o l’efficacia degli atti esecutivi, ragion per cui la norma non può determinare la dilazione della dichiarazione di fallimento, ove i crediti per i quali si procede siano già scaduti da oltre trecento giorni o siano diversi da quelli specificamente indicati. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)