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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18442 - pubb. 14/11/2017.

Sovra indebitamento: la nomina del gestore della crisi compete all’O.C.C.


Tribunale di Vicenza, 31 Ottobre 2017. Est. Limitone.

Crisi da sovra indebitamento - Requisiti di professionalità - Nomina del gestore della crisi ad opera dell’O.C.C.


Poiché il livello di specializzazione ottenuto dal gestore della crisi nell’ambito dell’Organismo di Composizione della Crisi costituisce un requisito imprescindibile per poter gestire al meglio la crisi da sovraindebitamento (Cass. 8 agosto 2017, n. 19740), la presenza di un O.C.C. sul territorio rende preferibile che la nomina del gestore della crisi venga fatta dallo stesso O.C.C., a garanzia degli speciali requisiti di professionalità richiesti nella fattispecie. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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