Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15767 - pubb. 14/09/2016

Pagamento dei creditori strategici e contratti pendenti nel concordato preventivo

Tribunale Rovigo, 01 Agosto 2016. Est. Martinelli.


Concordato preventivo - Contratti pendenti - Autorizzazione al pagamento di creditori strategici - Esclusione



Il generale principio di prosecuzione dei rapporti contrattuali – evincibile dall’art. 169-bis l.f. in tema di contratti pendenti nel concordato preventivo - comporta l’obbligo per l’imprenditore di adempiere la propria prestazione, salva la facoltà di richiedere l’autorizzazione al tribunale (o al giudice delegato nella fase successiva alla ammissione) allo scioglimento del rapporto negoziale (cfr. Tribunale di Modena, 6 agosto 2015, in www.ilcaso.it).

Infatti, anche quando il contratto è stato stipulato in data antecedente il deposito della domanda di concordato, la pendenza del rapporto negoziale e la perduranza dell’obbligo di adempiere – salvo, come detto, il ricorso all’istituto dell’art. 169-bis legge fall. – qualifica come prededucibile il credito del fornitore (Tribunale di Alessandra, 18 gennaio 2016 in www.ilcaso.it), non determinadosi così alcuna alterazione della par condicio creditorum nel pagamento.

La scelta imprenditoriale di non chiedere la autorizzazione allo scioglimento del contratto, ma di procedere al suo adempimento assumerà, dunque, una valenza orientativa solo per l’espressione del voto da parte dei creditori, risolvendosi in una valutazione di opportunità economica.

(Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto corretta la scelta del proponente di non invocare l’applicazione dell’art. 182-quinquies legge fall. rimettendo la decisione sulla natura dell’atto al Tribunale.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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