Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15018 - pubb. 19/05/2016

Concordato con riserva, migliore soddisfazione dei creditori e autorizzazione alla definizione di accertamento con adesione

Tribunale Bergamo, 26 Aprile 2016. Pres., est. Vitiello.


Concordato preventivo - Concordato con riserva - Autorizzazione alla definizione di accertamento con adesione - Presupposti - Migliore soddisfazione dei creditori - Fattispecie



Durante la fase di concordato preventivo con riserva è possibile autorizzare il proponente, ai sensi dell'articolo 161, comma 7, legge fall., alla definizione di un accertamento con adesione dell'Agenzia delle entrate che, in osservanza al principio della loro migliore soddisfazione, si prospetti vantaggioso per la massa dei creditori. (Nel caso di specie, il Tribunale ha autorizzato la definizione dell'accertamento con adesione rilevando: i) l'assenza di rischio di alterazione dell'ordine delle cause di prelazione, in considerazione del fatto che l'attivo sociale era ampiamente capiente alla collocazione in prededuzione delle somme necessarie ed al presumibile fabbisogno dei crediti privilegiati di grado antergato a quello dei crediti vantati dall'erario; ii) che la proposizione di un ricorso avanti alla competente commissione tributaria non appariva conveniente in ragione della presumibile fondatezza dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Michele Mantovani


Il testo integrale


 


Testo Integrale