Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14510 - pubb. 24/03/2016

Proposte concorrenti nel concordato preventivo dopo il D.L. 83/2015: le indicazioni del Tribunale di Bergamo

Tribunale Bergamo, 03 Marzo 2016. Est. Giraldi, Golinelli, Panzeri.


Applicazione del D.L. 83/2015 - Principi generali da adottarsi nella pratica applicazione delle norme contenute agli artt. 160, 161, 163 e 163-bis legge fall. - Le proposte concorrenti: termine per la consegna al commissario giudiziale delle scritture contabili, legittimazione alla presentazione di una proposta concorrente, natura del termine per la presentazione della proposta concorrente e rinvio dell'adunanza dei creditori, giudizio del tribunale di ammissibilità giuridica sulla proposta concorrente, misura minima del 30% o del 40% e oggetto dell'attestazione del professionista, arresto della procedura ex articolo 173 l.f. e presentazione della proposta concorrente



Il termine previsto dall'art. 163 per la consegna al commissario giudiziale di copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili o fiscali obbligatorie va inteso quale termine acceleratorio e di obbligatorio rispetto da parte del debitore, dovendosi ritenere che il comportamento insistentemente inerte del ricorrente possa comportare l'apertura del procedimento incidentale di cui all'art. 173 legge fall., come desumibile dall'unica interpretazione sistematicamente corretta della norma di cui all'art. 185 quarto comma legge fall., che ha introdotto il principio dell'inammissibilità del comportamento ostruzionistico del debitore nella fase che precede l'omologazione del concordato.

Legittimato alla presentazione di una proposta concorrente è qualsiasi soggetto, anche non facente parte, originariamente, del novero dei creditori concorsuali, che rappresenti almeno il dieci per cento dei crediti, eventualmente per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di concordato.

Il termine previsto per la presentazione di una proposta concorrente (trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori) va inteso come prescritto a pena di inammissibilità. Ne consegue che il Tribunale non possa rinviare la data dell'adunanza stabilita nel decreto di ammissione ex art. 163 legge fall. se non riferendosi a ragioni di carattere eccezionale che rendano indispensabile il rinvio. In tale caso è inevitabile che slitti in avanti anche il termine di legge per la presentazione delle proposte concorrenti, essendo indispensabile che detto termine sia successivo a quello fissato per il deposito della relazione che il commissario giudiziale deve redigere ai sensi dell'art. 172 legge fall.

La proposta concorrente va sottoposta al giudizio di ammissibilità giuridica del tribunale prima di essere comunicata ai creditori anche nelle ipotesi in cui non occorra verificare la correttezza dei criteri di formazione delle classi.

Se la proposta del debitore assicura il pagamento dei crediti concorsuali nella misura minima del 40% o, nel concordato con continuità, del 30%, l'attestazione del piano deve riferirsi esplicitamente anche a tale profilo, il che significa che il professionista attestatore si deve assumere la responsabilità di attestare che, sulla base di quanto da lui potuto verificare, e salvo il verificarsi di eventi non prevedibili al momento della elaborazione dell'attestazione, detta misura minima sarà effettivamente corrisposta ai creditori chirografari.

La revoca ex art. 173 legge fall. dell'ammissione al concordato, così come la rinuncia alla domanda da parte del debitore, non comporta l'arresto della procedura quando nei termini di legge sia stata presentata una proposta concorrente. In tale caso la procedura proseguirà con riferimento alla proposta concorrente.


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