Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12800 - pubb. 10/06/2015

La moratoria fino ad un anno dall'omologazione prevista dal 186 bis L.F. ha natura eccezionale e non è applicabile al concordato liquidatorio

Tribunale Rovigo, 26 Maggio 2015. Est. Martinelli.


Concordato preventivo - Dilazione di pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca - Norma eccezionale applicabile solo concordato con continuità aziendale - Applicazione al concordato liquidatorio - Esclusione



La norma contenuta nell'art. 186 bis, comma 2, lettera c) L.F., che consente la previsione, nel piano concordatario, di una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ha natura eccezionale e si giustifica con la peculiarità, tipica del concordato in continuità, della prosecuzione dell'attività commerciale, la quale giustifica il sacrificio degli interessi dei creditori prelazionari. Detta moratoria non è, quindi, applicabile al concordato liquidatorio nel quale vige, invece, il principio generale che impone al debitore di prevedere l'immediata cessione dei propri beni con effetto dalla data di omologazione del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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