Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11366 - pubb. 13/10/2014

Vincolo di destinazione per l’apporto di finanza esterna. Caducazione del patto di compensazione contenuto nei rapporti bancari

Tribunale Rovigo, 07 Ottobre 2014. Est. Martinelli.


Concordato preventivo - Apporto di finanza esterna - Rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e dei tempi di adempimento - Esclusione - Ragionevole durata della procedura

Concordato preventivo - Vincolo di destinazione ex articolo 2645 ter codice civile - Mandato al liquidatore di nomina giudiziale per la vendita dei beni - Causa concreta del concordato - Compatibilità

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione ex articolo 169 bis L.F. - Distinzione dall’ambito applicativo dei contratti pendenti di cui all’articolo 72 L.F.

Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Patto di compensazione contenuto nei contratti bancari - Caducazione



Nel concordato preventivo, l’apporto di finanza esterna non deve sottostare ai limiti operanti invece per le risorse appartenenti al patrimonio del debitore sia in relazione all’ordine delle cause di prelazione, sia in relazione ai tempi di adempimento, dovendosi comunque ritenere invalicabile il limite della ragionevole durata della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Deve ritenersi compatibile con la causa concreta del concordato preventivo il vincolo di destinazione, operato ai sensi dell’articolo 2645 ter c.c. sul compendio immobiliare di proprietà di un soggetto terzo a favore dei creditori del concordato, il quale preveda un mandato al liquidatore di nomina giudiziale di provvedere alla vendita dei beni ed alla soddisfazione dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’ambito applicativo della disposizione relativa ai contratti in corso di esecuzione di cui all’articolo 169 bis L.F. differisce da quello della disposizione contenuta nell’articolo 72 L.F. e legittima, pertanto, lo scioglimento (e non la risoluzione) anche di contratti unilaterali o parzialmente adempiuti. Depongono in questo senso il mancato richiamo all’articolo 72 citato, il tenore letterale dell’articolo 169 bis, il quale fa riferimento a contratti in corso di esecuzione e non ai rapporti pendenti, nonché la espressa indicazione, al comma 4, delle ipotesi di deroga alla disciplina in questione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’applicazione della disciplina di cui all’articolo 169 bis L.F., la quale consente lo scioglimento o la sospensione dei contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo comporta la caducazione del patto di compensazione eventualmente contenuto del contratto stipulato con la banca. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Maria Paola Losi


Il testo integrale


Massimario ragionato del concordato preventivo:

Apporto di terzi

Pagamento parziale di Iva e ritenute: apporto di finanza

Liquidazione di beni di terzi

I contratti in corso di esecuzione

Contratti bancari

Durata del procedimento

Ragionevole durata delle procedure liquidatorie

Inadempimento dovuto a eccessiva durata della procedura



 


Testo Integrale