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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1071 - pubb. 17/02/2008.

Tributi locali e privilegio


Tribunale di Vicenza, 03 Maggio 2007. Est. Limitone.

Fallimento – Tributi locali – IRAP – Privilegio – Non spettanza (art. 2752 c.c.).


Il privilegio previsto dall’art. 2752 c.c. non si applica all’IRAP, che peraltro non è contemplata dalla legge sulla finanza locale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

omissis

rilevato che l’opposizione verte sulla natura eventualmente privilegiata del credito per IRAP, fatto valere dal Concessionario per la riscossione per la somma di € 20.342,13;

ritenuto che detto credito non rivesta la qualità privilegiata riconosciuta ai tributi di cui all’art. 2752 c.c., non rientrando in alcuna delle categorie di crediti previste dalla norma in esame, ed in particolare dal comma 1, attesa la natura erariale attribuita al credito IRAP dalla Corte Costituzionale con sentenza 26 settembre 2003 n. 296;

considerato che i privilegi costituiscono numerus clausus e che non è quindi possibile applicare la norma che li preveda in via analogica ad altre fattispecie non previste dalla legge;

ritenuto che la prospettata interpretazione per cui, avendo l’IRAP sostituito l’ILOR, che aveva il privilegio de quo, dovrebbe godere dello stesso privilegio, non possa essere accolta, poiché tale sostituzione è avvenuta ai fini fiscali e riguarda la norma sostanziale, per cui, in mancanza di un’espressa norma attributiva, che il legislatore avrebbe ben potuto prevedere (ma non lo ha fatto) nella sede dell’introduzione della nuova imposta, il privilegio non transita de plano alla nuova fattispecie;

ritenuto, infatti, che non si tratterebbe qui di interpretazione estensiva, ma di attribuzione ad una nuova imposta, sostituiva di una precedente, ai fini fiscali, di un privilegio che il legislatore non ha voluto riconoscere espressamente e che costituisce una qualità coessenziale del credito cui è stato attribuito e non di un altro qualsiasi credito, individuabile in base ad un’eventuale medesima ratio fiscale;

considerato che, d’altro canto, a medesima conclusione, e per gli stessi motivi di tipicità dei privilegi, si era giunti quando l’IRAP era ritenuta imposta locale, con riferimento al comma 4 dello stesso art. 272 c.c.;

ritenuta pertanto infondata l’opposizione;

rilevata la contumacia del Fallimento, per cui nulla è dovuto a titolo di spese; 

P.  Q.  M.

visto l’art. 99 l.f.;

rigetta l’opposizione.

Si comunichi a tutte le parti.

Vicenza, 3.5.2007.