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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1063 - pubb. 20/02/2008.

Opposizione a stato passivo e costituzione in giudizio


Tribunale di Vicenza, 28 Settembre 2006. Est. Limitone.

Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Costituzione oltre 5 gg. prima dell’udienza – Termine perentorio - Abbandono della domanda – Presunzione assoluta (art. 98 l.f.).

Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Costituzione – Formalità – Presentazione della nota d’iscrizione a ruolo – Non necessità – Formalità ex art. 165 c.p.c. – Sufficienza (artt. 98 l.f., 165 c.p.c.).

Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Tardiva costituzione – Raggiungimento dello scopo – Non applicabilità (artt. 98 l.f., 156 c.p.c.).

Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Tardiva costituzione – Improcedibilità – Nuova domanda tardiva – Inammissibilità (artt. 98, 101 l.f.).


Il mancato rispetto del termine perentorio di 5 gg. prima dell’udienza di cui all’art. 98 l.f., per la costituzione in giudizio del creditore, comporta l’abbandono della domanda, che si presume in via assoluta, senza possibilità di dimostrare il contrario neppure con eventuali altri comportamenti concludenti in senso opposto a quello presunto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Per la costituzione in giudizio è sufficiente il deposito in cancelleria del fascicolo di parte contenente il ricorso notificato nonché la procura e tutti i documenti offerti in comunicazione, e non è affatto necessaria la presentazione della nota di iscrizione a ruolo, in quanto il rapporto attore-giudice è già instaurato con l’iniziale deposito del ricorso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui l’opponente si costituisca in udienza, non può invocarsi il principio sancito dall’art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo - che attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali siano state dettate apposite o separate disposizioni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’improcedibilità dell’opposizione comporta non solo l’estinzione del giudizio primieramente iniziato, ma anche la decadenza dalla possibilità di riproporre la stessa domanda una seconda volta. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con ricorso depositato il 12 maggio 2005 e notificato il 21 settembre 2005, la DUE D di DE VAL Claudio & Mario snc esponeva di essere creditore della ditta fallita per la somma di € 158.798,17, come documentato dalle fatture prodotte; di avere proposto domanda per l’insinuazione al passivo del credito, rigettata per mancanza di documentazione; insisteva pertanto per l’ammissione del credito.

Il Fallimento restava contumace.

Il Curatore si presentava tuttavia in udienza, rilevando a verbale la tardività dell’iscrizione a ruolo della causa.

La causa era istruita solo documentalmente e, precisate le conclusioni il 11.5.2006, veniva in tale udienza rimessa al Collegio per la decisione, con termine fino al 10.7.2006 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 31.7.2006 per le repliche eventuali.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, l’opponente deve, a pena di improcedibilità, costituirsi in giudizio almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata dal giudice delegato (ex art. 98, co. 3, l.f.), e le modalità della sua costituzione (non espressamente disciplinate dalla legge fallimentare, ma comunque ricavabili dalla disposizione generale dell’art. 165 c.p.c., pur con gli adattamenti resi necessari dalla circostanza che il giudizio di opposizione è introdotto con ricorso, e non con una citazione), consistono nel deposito in cancelleria del fascicolo di parte contenente il ricorso notificato nonché la procura e tutti i documenti offerti in comunicazione, mentre non è affatto necessaria la presentazione della nota di iscrizione a ruolo, in quanto il rapporto attore-giudice è già instaurato con l’iniziale deposito del ricorso (cfr. Cass. 25 gennaio 2005 n. 1495, Fall. 2005, 497).

La norma sancisce una presunzione iuris et de iure di abbandono della domanda per la mancata costituzione nel termine stabilito (in tal senso, per le domande tardive, cui si applica l’art. 98, co. 3, l.f., v. Cass. 23 settembre 1997 n. 9359 e Cass. 12 settembre 1997 n. 9027, entrambe in Fall. 1998, 385).

Il termine di cinque giorni prima dell’udienza entro il quale devono costituirsi (art. 98, co. 3, l.f.) i creditori esclusi dallo stato passivo del fallimento che abbiano proposto l’opposizione di cui allo stesso art. 98 l.f. si reputa, infatti, perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in considerazione delle esigenze di certezza e celerità del procedimento di verifica dello stato passivo fallimentare, con la conseguenza che dalla inosservanza di tale termine deriva la decadenza dell’opposizione non sanabile da una riproposizione di essa, che in quanto tardiva, è da dichiarare inammissibile (Cass. 6 giugno 1997 n. 5074, Fall. 1998, 169).

L’abbandono della domanda, che si presume in via assoluta, senza possibilità di dimostrare il contrario neppure con eventuali altri comportamenti concludenti in senso opposto a quello presunto, comporta non solo l’estinzione del giudizio primieramente iniziato, ma anche la decadenza dalla possibilità di riproporre la stessa domanda una seconda volta (v. anche Cass. 9 aprile 1994 n. 3344, Fall. 1994, 1133).

Infatti, il tenore della norma non lascia alcun margine di interpretazione circa l’esclusione della prova contraria e la natura di presunzione assoluta della stessa: “se il creditore non si costituisce, l’opposizione si reputa abbandonata”.

Nel caso di specie, il fascicolo di parte è stato depositato in cancelleria soltanto il 1° dicembre 2005, giorno della prima udienza, e non cinque giorni prima della stessa, come attesta il timbro apposto sulla copertina del medesimo.

Attesa la perentorietà del termine in questione il deposito successivo alla scadenza del termine stesso comporta l’improcedibilità del ricorso rilevabile anche d’ufficio, né può invocarsi il principio sancito dall’art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo, come la costituzione in udienza - che attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali siano state dettate apposite o separate disposizioni (Cass. 12 maggio 2006 n. 11003, M.CED n. 588612).

L’opposizione deve essere quindi dichiarata improcedibile.

Nulla sulle spese, attesa la contumacia del Curatore.

 

P.  Q.  M.

 

Il Tribunale, in composizione collegiale,

definitivamente pronunciando;

ogni contraria ed altra istanza rigettata;

dichiara improcedibile l’opposizione allo stato passivo del Fallimento Global Edilcoss srl, proposta dalla DUE D di DE VAL Claudio & Mario snc con ricorso depositato il 12.5.2005 e notificato il 21.9.2005.

Così deciso in Camera di consiglio il giorno 28.9.2006.