Procedimento per dichiarazione di fallimento ed onere della prova
Tribunale di Vicenza, 10 Maggio 2007. Est. Limitone.
Fallimento – Fallibilità – Piccolo Imprenditore – Dimensioni impresa – Onere della prova – Grava sul debitore.
Nella fase prefallimentare il debitore ha l’onere di fornire la prova delle dimensioni dell’impresa e su di lui ricadono le conseguenze del mancato assolvimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 25.1.2007 il Tribunale fissava l’udienza di audizione del legale rappresentante della ditta per sentirlo in ordine all’istanza di fallimento.
All’udienza compariva soltanto il creditore istante, che insisteva nel ricorso.
Il Giudice Delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale osserva:
Vi sono, come emerge dalla documentazione in atti, sia il presupposto soggettivo (si tratta di un’impresa commerciale) che quello oggettivo (in stato di insolvenza), perché si dia luogo alla dichiarazione di fallimento.
In particolare si evidenziano:
- l’entità del passivo;
- il decreto ingiuntivo esecutivo;
- la presenza di numerosi titoli protestati;
- il pignoramento mancato;
- l’irreperibilità del debitore.
Tale situazione non appare essere riconducibile a momentanea illiquidità, sicché deve dichiararsi il fallimento della ditta debitrice.
Il debitore non ha svolto attività difensiva, sicché non è stato possibile accertare le effettive dimensioni dell’azienda ai fini della fallibilità.
Si deve infatti ritenere esistente a carico del debitore l’onere di fornire la prova in ordine alle dimensioni aziendali, sia per il principio della vicinanza della prova (che implica la disponibilità dei fatti da dimostrare e dei documenti da produrre in giudizio), sia perché la non fallibilità è stata costruita dal legislatore come una eccezione alla regola della fallibilità di tutti gli imprenditori commerciali che siano insolventi (v. art. 1 l.f.).
Di tal guisa, che le conseguenze del mancato assolvimento dell’onere probatorio non possono che ricadere su chi ne era processualmente gravato.
Le spese sono a carico della procedura.
La sentenza é immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 5 e 15 L.F.;
dichiara il fallimento di M. A., quale titolare della omonima ditta individuale, con sede legale in **;
ordina al rappresentante legale della ditta fallita, e a chiunque ne sia in possesso, di provvedere al deposito in Cancelleria entro tre giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, e dell’elenco dei creditori, se non è stato già eseguito a norma dell’art. 14 l.f.;
nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura il dr. Giuseppe Limitone;
nomina Curatore il ;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della ditta fallita, il termine perentorio di trenta giorni prima della adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo per la presentazione delle loro eventuali domande di insinuazione;
fissa per l’esame dello stato passivo l’udienza del 5.7.2007 ore 10.45, che si terrà alla presenza del Giudice Delegato;
ordina che vengano poste a carico della procedura, con prenotazione a debito ai sensi dell’ art. 146 d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, le spese relative a registrazione, notificazione, contributo unificato e pubblicazione della sentenza;
ordina che si proceda all’immediato compimento delle operazioni di erezione dell’inventario, a norma dell’art. 87 l.f.;
dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Vicenza, 10.5.2007