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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1053 - pubb. 02/02/2008.

Consorzio artigiano e privilegio


Tribunale di Vicenza, 12 Luglio 2007. Est. Limitone.

Fallimento – Consorzio artigiano – Privilegio artigiano – Non spettanza (art. 2751-bis c.c.).


La stessa natura consortile esclude che il consorzio possa godere del privilegio spettante a chi fornisce beni e/o servizi valendosi di mezzi di produzione collegabili alla propria persona fisica (o a quella dei soci di società di persone). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso depositato il 9 agosto 2004 e notificato il 22 giugno 2004, il CRAAV – Consorzio Regionale Autotrasportatori Artigiani Veneti si opponeva alla decisione del Giudice Delegato del Fallimento di CECCATO Gianfranco, che, ammettendolo allo stato passivo per il suo credito, non aveva riconosciuto la natura privilegiata dello stesso ai sensi dell’art. 2751 bis n. 5 c.c., benché fosse iscritto all’Albo degli Artigiani, “..in quanto il credito vantato non costituisce il corrispettivo della produzione di manufatti o servizi resi”; in proposito, il CRAAV ribadiva che le prestazioni di cui aveva beneficiato il CECCATO costituivano vere e proprie attività lavorative svolte direttamente dal Consorzio mediante impiego di dipendenti e di capitali propri, finalizzata a fornire ai propri consorziati l’approvvigionamento di materie prime  o, comunque, dei prodotti e servizi strumentali per l’esercizio dell’attività di autotrasporto, per cui aveva diritto a godere del privilegio artigiano.

Il Fallimento non si costituiva in giudizio.

La causa era istruita solo documentalmente e, precisate le conclusioni il 29.3.2007, veniva in tale udienza rimessa al Collegio per la decisione, con termine fino al 28.5.2007 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 17.6.2007 per le repliche eventuali. 

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è infondata.

Il CRAAV non riveste la qualità di artigiano ai fini del riconoscimento del privilegio, poiché la sua stessa natura è incompatibile con quella di un’impresa artigiana ai sensi dell’art. 2751 bis n. 5 c.c., a prescindere dall’iscrizione nell’Albo degli Artigiani, che ha mera valenza amministrativa e non vincolante ai fini civilistici.

L’accertamento della natura del credito non è precluso al Tribunale, sia perché la motivazione dell’esclusione del privilegio non condiziona poi la decisione del medesimo in sede di opposizione, come in qualunque consimile caso (cfr. Cass. 1° agosto 1996 n. 6963, Fall. 1997, 468; App. Catania 10 settembre 1990, G.comm. 1991, 612.), sia perché la spettanza del privilegio è materia direttamente oggetto della doverosa valutazione del giudice in base alla norma di legge che lo prevede, né può, peraltro, essere limitata da atti o valutazioni anteriori da parte di organi non giurisdizionali, sia perché esso accertamento costituisce l’oggetto precipuo della presente decisione, che va, quindi, esaminato proprio in questa sede.

La stessa natura consortile del CRAAV esclude che esso possa godere del privilegio spettante a chi fornisce beni e/o servizi valendosi di mezzi di produzione collegabili alla propria persona fisica (o a quella dei soci di società di persone) e non, come in questo caso, di servizi contabili (pedaggi autostradali) o di fornitura di beni prodotti da terzi (carburante per autotrazione), automatizzati o computerizzati o comunque meccanizzati.

Ciò vale anche qualora, al fine di prestare i servizi, venga impiegato personale dipendente del Consorzio, poiché è quest’ultimo il soggetto di cui occorre stabilire la qualitas di artigiano, non i suoi dipendenti.

La persona giuridica di tal fatta non è certo equiparabile all’artigiano che svolge un’attività lavorativa impiegando direttamente proprie risorse fisiche.

La spersonalizzazione del soggetto erogatore dei servizi o dei beni è agli antipodi della natura artigiana dell’impresa che ha diritto al privilegio ai sensi di legge (art. 2751 bis n. 5 c.c. e art. 35, co. 1, Cost.).

Non sussiste quindi, nel caso in esame, la ratio della tutela del lavoro dell’imprenditore artigiano, e va rigettata l’opposizione. 

P.  Q.  M.

Il Tribunale, in composizione collegiale,

definitivamente pronunciando;

ogni contraria ed altra istanza rigettata;

rigetta l’opposizione allo stato passivo del Fallimento di CECCATO Gianfranco proposta dal CRAAV con ricorso depositato il 9.8.2004 e notificato il 22.6.2004.

Così deciso in Camera di consiglio il giorno 12.7.2007.