Comunicazione ai soli creditori del mutamento in senso migliorativo delle condizioni di fattibilità del piano. Valutazione sull'incasso dei crediti riservata ai creditori. Effetti della clausola di esdebitazione
Appello di Firenze, 10 Febbraio 2014. Est. Riccucci.
Concordato preventivo - Mutamento delle condizioni di fattibilità del piano - Avviso ai creditori ex articolo 179, comma 2, L.F. - Applicazione anche nel caso di modificazioni migliorative della proposta.
Concordato preventivo - Mutamento delle condizioni di fattibilità del piano - Previsione del secondo comma dell'articolo 179 L.F. - Informazione al tribunale del mutamento delle condizioni - Esclusione - Interpretazione della disposizione - Effetti.
Concordato preventivo - Modifiche di carattere migliorativo alla proposta - Nuova attestazione - Necessità - Esclusione.
Concordato preventivo - Valutazione prognostica in ordine alla possibilità di incassare determinati crediti - Valutazione riservata esclusivamente ai creditori - Corretta informazione - Necessità.
Concordato preventivo - Previsione di una clausola di esdebitazione - Assunzione del rischio di inadempimento alle percentuali promesse.
Il secondo comma dell'articolo 179 L.F., secondo il quale "Quando il commissario rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne da avviso al creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto." introduce la possibilità di esaminare e sottoporre ai creditori non solo modifiche peggiorative, ma anche migliorative. Deve, pertanto, considerarsi corretto il comportamento del commissario giudiziale che abbia ritenuto di sottoporre eventuali miglioramenti alla proposta ai creditori dissenzienti, per consentire loro di rimeditare la scelta di voto in funzione delle migliorie introdotte al piano, ovvero alle sue condizioni di fattibilità, come la citata norma testualmente recita. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il secondo comma dell'articolo 179 L.F., secondo il quale "Quando il commissario rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne da avviso al creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto." esclude che il tribunale debba avere notizia dell'eventuale mutamento delle condizioni di fattibilità del piano, il che lascia implicitamente intendere che l'organo giudiziario di tali aspetti non debba occuparsene nemmeno in precedenza, solo così potendosi giustificare la sua indifferenza rispetto al mutamento di dati altrimenti potenzialmente rilevanti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Qualora alla proposta di concordato vengano apportate modifiche di carattere migliorativo, in tal senso valutate dal commissario giudiziale, non è necessario produrre una seconda relazione di attestazione ex articolo 161, comma 3, ultima parte L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La questione relativa alla possibilità di incassare determinati crediti nel termine e nella misura indicati nella proposta non rientra nell'ambito del controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità di competenza del tribunale. La valutazione in ordine alle effettive e concrete probabilità di incasso dei crediti rientra, infatti, in una valutazione di carattere economico e di merito della fattibilità del piano rimessa esclusivamente ai creditori. Il giudice, in sostanza, non può esercitare un controllo sulla prognosi di realizzabilità dell'attivo nei termini indicati dall'imprenditore, esulando detta prognosi dalla causa del concordato ed essendo rimessa alla valutazione dei creditori quali diretti interessati, una volta assicurata la corretta trasmissione dei dati ed acquisite le indicazioni del commissario giudiziale, nell'esercizio delle funzioni di controllo e di consulenza da lui svolte nella veste di ausiliario del giudice. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La previsione, nella proposta di concordato, di una clausola di esdebitazione comporta l'assunzione a carico del debitore del rischio del mancato rilevante adempimento alla proposta nelle percentuali promesse ai creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)